pegno di quote sociali, è esente da tassa sui contratti di borsa
CNN 19.04.2002,
Est.: Brunelli
L’art. 1, R.D. 3278/1923 stabilisce
che la cd. tassa sui contratti di borsa (in realtà ormai
applicazione esclusivamente ai contratti conclusi fuori dagli schemi negoziali
di borsa) si applica alle compravendite di valori in moneta o verghe, di
derrate e merci, nonché ai contratti a titolo oneroso, aventi per oggetto
titoli, valori, quote di partecipazione in società di ogni tipo, conclusi per
atto pubblico o scrittura privata o comunque in altro modo non conforme agli
usi di borsa, tranne quelli soggetti ad imposta proporzionale di registro e
quelli effettuati fra soggetti tra i quali esista un rapporto di controllo.
Presupposto oggettivo per
l’applicazione della tassa (cfr. art. 1, R.D. 3278/1923), è l’onerosità del
trasferimento
r.m. 21.12.1985, n. 292237, Dir.
TT.AA.
Nella denominazione di contratto di
borsa soggetto al tributo, si intendono comprese solo le compravendite aventi
per oggetto i titoli mobiliari e i valori in qualunque modo e luogo
effettuate".
Ne consegue l’esclusione, dall’ambito
applicativo della tassa in esame, dei trasferimenti a causa di morte, delle
donazioni (2) ed in generale di tutti i contratti a titolo gratuito.
circ. A.B.I.
24.05.1999
Riv.
Not., 2001, vol. 5, pag. 1235
L’ambito di applicazione della normativa
speciale sia tassativamente limitato alle sole compravendite di azioni, titoli,
o valori e non sia, invece, applicabile, più in generale, ai contratti a titolo
oneroso che comportano alienazione diversi dalle compravendite.
nota 31.03.1999, n.
1999/34680, Ministero delle Finanze
Riv. Not., 2001, vol. 5, pag. 1237
Va escluso dall’ambito della tassa sui contratti
di borsa il conferimento di beni mobili collegati ad un aumento di capitale, in
quanto l’art. 1, R.D. 3278/1923, nella sua attuale formulazione, limita il
proprio ambito applicativo "ai soli contratti che hanno per oggetto il
trasferimento dei titoli", come letteralmente confermato anche dal
titolo della Tabella A delle tasse sui contratti di borsa, che recita, appunto
"tassa per i contratti di trasferimento di titoli o valori".
CNN 19.04.2002, Est.: Brunelli
Sono esclusi, dall’ambito applicativo del
r.d. n. 3278/1923, tutti i trasferimenti di valori mobiliari che avvengano a
titolo diverso dalle compravendite, quali non solo i trasferimenti mortis causa
e per donazione, ma anche, a titolo esemplificativo e non tassativo, le permute
ed i conferimenti di beni mobili connessi alla costituzione di una società o ad
un aumento di capitale.
Al riguardo, tuttavia, la normativa deve
ritenersi riferita non solo "compravendite", ma al genus dei
contratti di trasferimento a titolo oneroso comunque assimilabili alla
compravendita.
Non può, quindi, ritenersi esteso alla
costituzione del pegno di quote sociali (sia di società di persone, che di
società di capitali), a prescindere dalla onerosità o gratuità del suo titolo
costitutivo: non si tratta, infatti, di una compravendita, né di un contratto
di trasferimento assimilabile alla compravendita, ma più propriamente di una
garanzia reale, che assolve ad una mera funzione di garanzia per l’adempimento
dell’obbligazione sottostante.
Una conferma al fatto che il pegno non
possa essere assimilabile, sotto alcun profilo, alla compravendita, anche se
effettuato a titolo oneroso, si rinviene nello stesso divieto del patto
commissorio: l’art. 2744, c.c., commina, infatti, la nullità del patto col
quale si convenga che, in mancanza del pagamento del credito nel termine
fissato, la proprietà della cosa data in pegno passi al creditore.
Ne consegue che il pegno di quote sociali
sconterà l’imposta di bollo in misura ordinaria e l’imposta di registro nella
misura proporzionale dello 0,50%, prevista dall’art. 6, tariffa, parte prima,
allegata al D.P.R. 26.04. 1986, n. 131, per le "garanzie reali e personali
a favore di terzi, se non richieste dalla legge", imposta commisurata alla
base imponibile disciplinata dall’art. 43, lett. f), D.P.R. n. 131/1986.